Cosa ci fai qui?
Aspetto che passi un’altra notte, che il mio telefono squilli per un posto al caldo, che si apra una porta, che qualcuno mi chiami per nome, che qualcuno ascolti la mia storia, che mi venga rilasciato il documento, che mi chiami qualcuno a lavorare…
Dona un posto alla volta
per le persone senza dimora
Nel territorio di Trento sono molte le persone senza dimora che hanno bisogno di un posto, un pasto, una doccia, un vestito nuovo, un lavoro, che coltivano la speranza concreta di uscire dalla strada e avere l’opportunità di un nuovo inizio.

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In un solo anno oltre 2.000 persone senza dimora hanno chiesto aiuto a Punto d’Incontro.
La tua generosità costruisce percorsi di uscita dalla condizione dalla strada, di formazione, di trasformazione di pasti in posti, di opportunità di inserimento lavorativo.
La tua generosità nutre la fame di cibo, ma soprattutto la fame di essere di nuovo parte di una comunità che accoglie.
La tua donazione è la possibilità di dare alle persone senza dimore una risposta concreta.

Benefici fiscali
Persone fisiche
Gli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all’art. 82 co. 1 del DLgs. 117/2017 (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono detraibili dall’IRPEF: nella misura del 30%, elevata al 35% qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato; per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che danno diritto all’agevolazione sono definite dal DM 28.11.2019.
Aziende e enti
Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza limiti assoluti.
Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, l’azienda donatrice può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto anno successivo alla prima dichiarazione.